Sentenza 161/2004 (ECLI:IT:COST:2004:161)
Massima numero 28493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Titolo
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Requisito dell’alterazione “sensibile” della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria - Lamentata lesione dei principi di determinatezza dell’illecito penale e di uguaglianza - Questione irrilevante nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Requisito dell’alterazione “sensibile” della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria - Lamentata lesione dei principi di determinatezza dell’illecito penale e di uguaglianza - Questione irrilevante nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2621, terzo e quarto comma, del codice civile, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui subordina la sussistenza del reato ad un'alterazione «sensibile» della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. Ed infatti, posto che, secondo la prevalente opinione, il criterio dell’«alterazione sensibile» resta inoperante rispetto alle falsità che rimangono al di sotto delle c.d. soglie percentuali, le quali si traducono in altrettante presunzioni 'iuris et de iure' di “non significatività” dell’alterazione, la circostanza che - per espressa affermazione del giudice 'a quo' - gli imputati dovrebbero essere nel caso di specie assolti in ragione della mancata contestazione del superamento delle soglie numeriche, rende dunque irrilevante la questione relativa al requisito dell’alterazione sensibile, trattandosi di elemento di fattispecie che non viene comunque in rilievo nel giudizio 'a quo'.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2621, terzo e quarto comma, del codice civile, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui subordina la sussistenza del reato ad un'alterazione «sensibile» della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. Ed infatti, posto che, secondo la prevalente opinione, il criterio dell’«alterazione sensibile» resta inoperante rispetto alle falsità che rimangono al di sotto delle c.d. soglie percentuali, le quali si traducono in altrettante presunzioni 'iuris et de iure' di “non significatività” dell’alterazione, la circostanza che - per espressa affermazione del giudice 'a quo' - gli imputati dovrebbero essere nel caso di specie assolti in ragione della mancata contestazione del superamento delle soglie numeriche, rende dunque irrilevante la questione relativa al requisito dell’alterazione sensibile, trattandosi di elemento di fattispecie che non viene comunque in rilievo nel giudizio 'a quo'.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2621
co. 3
codice civile
n.
art. 2621
co. 4
decreto legislativo
11/04/2002
n. 61
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte