Sentenza 162/2004 (ECLI:IT:COST:2004:162)
Massima numero 28494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del governo - Eccezione di inammissibilità della regione lombardia - Ritenuta carente individuazione della norma oggetto e inadeguata motivazione - Reiezione.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del governo - Eccezione di inammissibilità della regione lombardia - Ritenuta carente individuazione della norma oggetto e inadeguata motivazione - Reiezione.
Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso governativo sollevata dalla Regione Lombardia, secondo cui il ricorso, pur apparentemente rivolto all'intera legge, sarebbe motivato solo in relazione a quanto disposto in due articoli, in quanto può agevolmente ritenersi – anche in base alla delibera del Consiglio dei ministri – che l'atto introduttivo del giudizio sia rivolto esclusivamente, e con adeguata motivazione, ai due articoli indicati.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso governativo sollevata dalla Regione Lombardia, secondo cui il ricorso, pur apparentemente rivolto all'intera legge, sarebbe motivato solo in relazione a quanto disposto in due articoli, in quanto può agevolmente ritenersi – anche in base alla delibera del Consiglio dei ministri – che l'atto introduttivo del giudizio sia rivolto esclusivamente, e con adeguata motivazione, ai due articoli indicati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte