Sentenza 162/2004 (ECLI:IT:COST:2004:162)
Massima numero 28494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/05/2004;  Decisione del  26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28495  28496  28497  28498  28499  28500


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del governo - Eccezione di inammissibilità della regione lombardia - Ritenuta carente individuazione della norma oggetto e inadeguata motivazione - Reiezione.

Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso governativo sollevata dalla Regione Lombardia, secondo cui il ricorso, pur apparentemente rivolto all'intera legge, sarebbe motivato solo in relazione a quanto disposto in due articoli, in quanto può agevolmente ritenersi – anche in base alla delibera del Consiglio dei ministri – che l'atto introduttivo del giudizio sia rivolto esclusivamente, e con adeguata motivazione, ai due articoli indicati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte