Sentenza 201/2022 (ECLI:IT:COST:2022:201)
Massima numero 44983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  07/07/2022;  Decisione del  07/07/2022
Deposito del 28/07/2022; Pubblicazione in G. U. 03/08/2022
Massime associate alla pronuncia:  44984  44985  44986


Titolo
Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Previsione che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società che abbiano per oggetto sociale prevalente un'attività diversa dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane - Ricorso del Governo - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie - Assoluta genericità della motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 011009).

Testo
È dichiarata inammissibile, per assoluta genericità della motivazione, la questione - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021. La doglianza è sprovvista di argomentazioni a sostegno del contrasto con i parametri indicati. (Precedenti: S. 86/2022 - mass. 44640; S. 25/2021 - mass. 43611).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  26/05/2021  n. 12  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte