Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese extra moenia - Insindacabilità - Condizioni - Evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare - Necessità che gli atti parlamentari siano anteriori o contestuali alla dichiarazione - Irrilevanza di quelli posteriori (nel caso di specie: dichiarazione di non spettanza del potere esercitato e conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati riferita alle affermazioni di Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti, imputato del delitto di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 cod. pen.). (Classif. 172005).
Non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare, assumendo carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest'ultima. In ogni caso, gli atti parlamentari devono essere anteriori o contestuali alla dichiarazione reputata insindacabile, mentre quelli successivi ad essa sono per definizione irrilevanti. (Precedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 265/2014 - mass. 38180; S. 221/2014 - mass. 38113; S. 55/2014 - mass. 37788; S. 81/2011 - mass. 35479; S. 420/2008 - mass. 33051; S. 97/2008 - mass. 32268; S. 335/2006 - mass. 30709; S. 258/2006 - mass. 30569; S. 435/2002 - mass. 27325; S. 11/2000 - mass. 25128; S. 10/2000 - mass. 25126).
(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale di Torino, sesta sez. penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 24 marzo 2021, doc. IV-ter, n. 11-A. Difetta il nesso funzionale tra le affermazioni oggetto del procedimento penale e l'attività compiuta in sede parlamentare dall'on. Esposito poiché non risulta alcuna opinione, resa nell'esercizio della funzione parlamentare ed anteriore o contestuale alle dichiarazioni oggetto dell'imputazione, che abbia un contenuto nella sostanza corrispondente al fatto specifico denunciato su Facebook con la dichiarazione reputata insindacabile).