Sentenza 162/2004 (ECLI:IT:COST:2004:162)
Massima numero 28495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del governo - Eccezione di inammissibilità della regione lazio - Ritenuta non impugnabilità di legge regionale contemporaneamente alla luce del secondo e del terzo comma dell’art. 117 della costituzione, non impugnabilità di legge regionale per violazione di qualsiasi parametro costituzionale, violazione di principi fondamentali solo nel caso in cui la legge regionale ponga essa stessa i principi fondamentali, carenza di motivazione - Reiezione.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del governo - Eccezione di inammissibilità della regione lazio - Ritenuta non impugnabilità di legge regionale contemporaneamente alla luce del secondo e del terzo comma dell’art. 117 della costituzione, non impugnabilità di legge regionale per violazione di qualsiasi parametro costituzionale, violazione di principi fondamentali solo nel caso in cui la legge regionale ponga essa stessa i principi fondamentali, carenza di motivazione - Reiezione.
Testo
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso governativo sollevate dalla Regione Lazio, secondo cui a) sarebbero stati dedotti contemporaneamente vizi tra loro contraddittori, b) non si sarebbero fatte valere ragioni di incompetenza e c) non si sarebbero indicate le ragioni per cui l'obbligo di possesso del libretto sanitario costituirebbe un principio fondamentale, in quanto, contrariamente alle prospettazioni regionali, a) è ben possibile contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge regionale alla luce del secondo e del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione (e ciò sia che lo si faccia in via gradata, sia che si sostenga la contemporanea incidenza su più profili di una singola disposizione legislativa), b) lo Stato può far valere qualunque vizio di incostituzionalità e c) il ricorso statale, seppur in estrema sintesi, indica le ragioni che fondano la propria censura.
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso governativo sollevate dalla Regione Lazio, secondo cui a) sarebbero stati dedotti contemporaneamente vizi tra loro contraddittori, b) non si sarebbero fatte valere ragioni di incompetenza e c) non si sarebbero indicate le ragioni per cui l'obbligo di possesso del libretto sanitario costituirebbe un principio fondamentale, in quanto, contrariamente alle prospettazioni regionali, a) è ben possibile contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge regionale alla luce del secondo e del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione (e ciò sia che lo si faccia in via gradata, sia che si sostenga la contemporanea incidenza su più profili di una singola disposizione legislativa), b) lo Stato può far valere qualunque vizio di incostituzionalità e c) il ricorso statale, seppur in estrema sintesi, indica le ragioni che fondano la propria censura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte