Sentenza 162/2004 (ECLI:IT:COST:2004:162)
Massima numero 28496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Titolo
Regione toscana - Sanità pubblica - Igiene e sanità - Personale addetto all’industria alimentare - Libretto di idoneità sanitaria - Soppressione - Ricorso del governo - Assunta lesione di un principio fondamentale stabilito dallo stato per la tutela della salute, invasione di attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, riservate allo stato - Ricorso notificato e depositato tardivamente - Inammissibilità della questione.
Regione toscana - Sanità pubblica - Igiene e sanità - Personale addetto all’industria alimentare - Libretto di idoneità sanitaria - Soppressione - Ricorso del governo - Assunta lesione di un principio fondamentale stabilito dallo stato per la tutela della salute, invasione di attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, riservate allo stato - Ricorso notificato e depositato tardivamente - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, nonché degli articoli «ad esso collegati», della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24, che eliminano l'obbligo del «libretto di idoneità sanitaria» per il personale addetto all'industria alimentare, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine prescritto, stabilito a pena di decadenza.
- Sulla perentorietà del termine per il deposito, citate, «fra le molte», la sentenza n. 303/2003 e le ordinanze n. 42/2004, n. 99/2000 e n. 126/1997.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, nonché degli articoli «ad esso collegati», della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24, che eliminano l'obbligo del «libretto di idoneità sanitaria» per il personale addetto all'industria alimentare, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine prescritto, stabilito a pena di decadenza.
- Sulla perentorietà del termine per il deposito, citate, «fra le molte», la sentenza n. 303/2003 e le ordinanze n. 42/2004, n. 99/2000 e n. 126/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
12/05/2003
n. 24
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte