Sentenza 162/2004 (ECLI:IT:COST:2004:162)
Massima numero 28496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/05/2004;  Decisione del  26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28494  28495  28497  28498  28499  28500


Titolo
Regione toscana - Sanità pubblica - Igiene e sanità - Personale addetto all’industria alimentare - Libretto di idoneità sanitaria - Soppressione - Ricorso del governo - Assunta lesione di un principio fondamentale stabilito dallo stato per la tutela della salute, invasione di attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, riservate allo stato - Ricorso notificato e depositato tardivamente - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, nonché degli articoli «ad esso collegati», della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24, che eliminano l'obbligo del «libretto di idoneità sanitaria» per il personale addetto all'industria alimentare, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine prescritto, stabilito a pena di decadenza.

- Sulla perentorietà del termine per il deposito, citate, «fra le molte», la sentenza n. 303/2003 e le ordinanze n. 42/2004, n. 99/2000 e n. 126/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  12/05/2003  n. 24  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte