Sentenza 162/2004 (ECLI:IT:COST:2004:162)
Massima numero 28497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Sanità pubblica - Igiene e sanità - Personale addetto all’industria alimentare - Libretto di idoneità sanitaria - Soppressione - Ricorso del governo - Assunta lesione di un principio fondamentale stabilito dallo stato per la tutela della salute, invasione di attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, riservate allo stato - Non fondatezza della questione.
Regione emilia-romagna - Sanità pubblica - Igiene e sanità - Personale addetto all’industria alimentare - Libretto di idoneità sanitaria - Soppressione - Ricorso del governo - Assunta lesione di un principio fondamentale stabilito dallo stato per la tutela della salute, invasione di attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, riservate allo stato - Non fondatezza della questione.
Testo
La materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), riserva allo Stato il solo settore relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico; l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel prevedere l'obbligo del libretto sanitario, pone una prescrizione che, alla luce della più recente legislazione, deve essere considerata come una delle modalità nelle quali può essere concretizzato il principio ispiratore della materia in esame, ossia il precetto secondo cui la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, degli articoli 7 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11, i quali eliminano l'obbligo del «libretto di idoneità sanitaria» per il personale addetto all'industria alimentare.
- In ordine al punto ‘sub’ a), citate le sentenze n. 407/2002 e n. 6/2004; relativamente al punto ‘sub’ b), con riguardo alla possibilità di ricavare principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente anche prescindendo dal rigido ossequio alla lettera delle disposizioni legislative statali, citate le sentenze n. 65/2001, n. 482/1995 e n. 192/1987.
La materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), riserva allo Stato il solo settore relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico; l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel prevedere l'obbligo del libretto sanitario, pone una prescrizione che, alla luce della più recente legislazione, deve essere considerata come una delle modalità nelle quali può essere concretizzato il principio ispiratore della materia in esame, ossia il precetto secondo cui la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, degli articoli 7 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11, i quali eliminano l'obbligo del «libretto di idoneità sanitaria» per il personale addetto all'industria alimentare.
- In ordine al punto ‘sub’ a), citate le sentenze n. 407/2002 e n. 6/2004; relativamente al punto ‘sub’ b), con riguardo alla possibilità di ricavare principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente anche prescindendo dal rigido ossequio alla lettera delle disposizioni legislative statali, citate le sentenze n. 65/2001, n. 482/1995 e n. 192/1987.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
24/06/2003
n. 11
art. 7
co.
legge della Regione Emilia Romagna
24/06/2003
n. 11
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte