Sentenza 162/2004 (ECLI:IT:COST:2004:162)
Massima numero 28499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Titolo
Regione lazio - Sanità pubblica - Professioni sanitarie - Farmacisti e dipendenti delle farmacie pubbliche e private - Libretto di idoneità sanitaria - Soppressione - Ricorso del governo - Assunta lesione di un principio fondamentale stabilito dallo stato per la tutela della salute, invasione di attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, riservate allo stato - Non fondatezza della questione.
Regione lazio - Sanità pubblica - Professioni sanitarie - Farmacisti e dipendenti delle farmacie pubbliche e private - Libretto di idoneità sanitaria - Soppressione - Ricorso del governo - Assunta lesione di un principio fondamentale stabilito dallo stato per la tutela della salute, invasione di attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, riservate allo stato - Non fondatezza della questione.
Testo
Al settore farmaceutico sono ormai riferite le direttive europee «concernenti l'igiene dei prodotti alimentari», con la possibilità quindi per la legge regionale di escludere la necessità del libretto sanitario nelle farmacie che trattano prodotti alimentari; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29, il quale – sulla base della ritenuta inapplicabilità al settore farmaceutico della legislazione generale in tema di tutela dell'igiene delle sostanze alimentari – esclude dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria «i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private».
Al settore farmaceutico sono ormai riferite le direttive europee «concernenti l'igiene dei prodotti alimentari», con la possibilità quindi per la legge regionale di escludere la necessità del libretto sanitario nelle farmacie che trattano prodotti alimentari; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29, il quale – sulla base della ritenuta inapplicabilità al settore farmaceutico della legislazione generale in tema di tutela dell'igiene delle sostanze alimentari – esclude dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria «i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
11/09/2003
n. 29
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte