Sentenza 162/2004 (ECLI:IT:COST:2004:162)
Massima numero 28500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Titolo
Regione lombardia - Sanità pubblica - Aziende unità sanitarie locali della regione - Rilascio di certificati sanitari - Soppressione - Ricorso del governo - Assunta lesione di un principio fondamentale della materia, ritenuta competenza direttamente conseguente all’attività di controllo attribuita istituzionalmente alle ausl - Non fondatezza della questione.
Regione lombardia - Sanità pubblica - Aziende unità sanitarie locali della regione - Rilascio di certificati sanitari - Soppressione - Ricorso del governo - Assunta lesione di un principio fondamentale della materia, ritenuta competenza direttamente conseguente all’attività di controllo attribuita istituzionalmente alle ausl - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1987, n. 833, non pone il principio fondamentale secondo cui spetterebbe solo alle Ausl il rilascio di certificazioni sanitarie ed i relativi accertamenti attribuiti al Servizio sanitario nazionale, visto che la legislazione statale successiva ha attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi ed ha riconosciuto ai legislatori regionali poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, il quale prevede che le Ausl della Regione non rilascino più alcuni certificati sanitari.
L'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1987, n. 833, non pone il principio fondamentale secondo cui spetterebbe solo alle Ausl il rilascio di certificazioni sanitarie ed i relativi accertamenti attribuiti al Servizio sanitario nazionale, visto che la legislazione statale successiva ha attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi ed ha riconosciuto ai legislatori regionali poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, il quale prevede che le Ausl della Regione non rilascino più alcuni certificati sanitari.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
04/08/2003
n. 12
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte