Sentenza 162/2004 (ECLI:IT:COST:2004:162)
Massima numero 28500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/05/2004;  Decisione del  26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28494  28495  28496  28497  28498  28499


Titolo
Regione lombardia - Sanità pubblica - Aziende unità sanitarie locali della regione - Rilascio di certificati sanitari - Soppressione - Ricorso del governo - Assunta lesione di un principio fondamentale della materia, ritenuta competenza direttamente conseguente all’attività di controllo attribuita istituzionalmente alle ausl - Non fondatezza della questione.

Testo
L'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1987, n. 833, non pone il principio fondamentale secondo cui spetterebbe solo alle Ausl il rilascio di certificazioni sanitarie ed i relativi accertamenti attribuiti al Servizio sanitario nazionale, visto che la legislazione statale successiva ha attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi ed ha riconosciuto ai legislatori regionali poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, il quale prevede che le Ausl della Regione non rilascino più alcuni certificati sanitari.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  04/08/2003  n. 12  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte