Ordinanza 163/2004 (ECLI:IT:COST:2004:163)
Massima numero 28501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ingiunzione (procedimento per) - Subfornitura nelle attività produttive - Mancata corresponsione del prezzo nei termini pattuiti - Titolo per il procedimento monitorio - Preventivo esperimento del tentativo di conciliazione - Mancata previsione - Ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento tra subfornitore che agisce in via monitoria e subfornitore che agisce con l’ordinario giudizio di cognizione - Richiesta di pronuncia additiva che estenda l’obbligo del tentativo di conciliazione - Manifesta infondatezza della questione.
Ingiunzione (procedimento per) - Subfornitura nelle attività produttive - Mancata corresponsione del prezzo nei termini pattuiti - Titolo per il procedimento monitorio - Preventivo esperimento del tentativo di conciliazione - Mancata previsione - Ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento tra subfornitore che agisce in via monitoria e subfornitore che agisce con l’ordinario giudizio di cognizione - Richiesta di pronuncia additiva che estenda l’obbligo del tentativo di conciliazione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui – disponendo che la mancata corresponsione del prezzo della subfornitura nei termini pattuiti costituisce titolo per ottenere l’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile – non prevede che il subfornitore che intenda avvalersi del procedimento monitorio debba preventivamente esperire il tentativo di conciliazione, di cui all’art. 10 della legge. Posto, infatti, che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel configurare le discipline processuali, appare evidente che lo stesso, apprestando una tutela particolarmente intensa ai crediti dei subfornitori, con la previsione dell’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, mostra all’evidenza di risolvere non irragionevolmente in favore di una sollecita realizzazione delle pretese di tali soggetti (alla quale è funzionale il processo monitorio) la valutazione di bilanciamento con l’esigenza di apprestare uno strumento di composizione transattiva delle relative controversie.
– Sull'estraneità dell'istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione ai casi in cui il processo si debba svolgere in una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade nel procedimento per decreto ingiuntivo, v. la citata sentenza n. 276/2000.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui – disponendo che la mancata corresponsione del prezzo della subfornitura nei termini pattuiti costituisce titolo per ottenere l’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile – non prevede che il subfornitore che intenda avvalersi del procedimento monitorio debba preventivamente esperire il tentativo di conciliazione, di cui all’art. 10 della legge. Posto, infatti, che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel configurare le discipline processuali, appare evidente che lo stesso, apprestando una tutela particolarmente intensa ai crediti dei subfornitori, con la previsione dell’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, mostra all’evidenza di risolvere non irragionevolmente in favore di una sollecita realizzazione delle pretese di tali soggetti (alla quale è funzionale il processo monitorio) la valutazione di bilanciamento con l’esigenza di apprestare uno strumento di composizione transattiva delle relative controversie.
– Sull'estraneità dell'istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione ai casi in cui il processo si debba svolgere in una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade nel procedimento per decreto ingiuntivo, v. la citata sentenza n. 276/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
18/06/1998
n. 192
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte