Ordinanza 164/2004 (ECLI:IT:COST:2004:164)
Massima numero 28502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione piemonte - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Subentro nella posizione del defunto assegnatario - Convivente 'more uxorio' - Necessità di provare la convivenza nelle forme stabilite dalla legge - Assunta lesione del principio che tutela le formazioni sociali, disparità di trattamento rispetto agli altri componenti della c.d. famiglia estesa, discriminazione in ordine alla formazione della prova, lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Carente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Regione piemonte - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Subentro nella posizione del defunto assegnatario - Convivente 'more uxorio' - Necessità di provare la convivenza nelle forme stabilite dalla legge - Assunta lesione del principio che tutela le formazioni sociali, disparità di trattamento rispetto agli altri componenti della c.d. famiglia estesa, discriminazione in ordine alla formazione della prova, lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Carente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), 15, comma 1, e 32, comma 1, lettera b), e commi 6 e 7, della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che, ai fini del subentro nella posizione del defunto assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il convivente 'more uxorio' debba dimostrare la convivenza nelle forme di cui all’impugnato art. 32. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta di una adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è inoltre carente di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), 15, comma 1, e 32, comma 1, lettera b), e commi 6 e 7, della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che, ai fini del subentro nella posizione del defunto assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il convivente 'more uxorio' debba dimostrare la convivenza nelle forme di cui all’impugnato art. 32. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta di una adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è inoltre carente di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
28/03/1995
n. 46
art. 3
co. 1
legge della Regione Piemonte
28/03/1995
n. 46
art. 15
co. 1
legge della Regione Piemonte
28/03/1995
n. 46
art. 32
co. 1
legge della Regione Piemonte
28/03/1995
n. 46
art. 32
co. 6
legge della Regione Piemonte
28/03/1995
n. 46
art. 32
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte