Ordinanza 165/2004 (ECLI:IT:COST:2004:165)
Massima numero 28503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
26/05/2004; Decisione del
26/05/2004
Deposito del 01/06/2004; Pubblicazione in G. U. 09/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Fattispecie contravvenzionale - Termine di prescrizione - Applicazione del termine stabilito per la generalità delle contravvenzioni - Mancata previsione di un adeguato mezzo processuale idoneo a consentire la celebrazione del processo entro i termini di prescrizione stabiliti, denunciato contrasto con le norme comunitarie che impongono l’adozione di “adeguate sanzioni” - Proposizione da parte dei rimettenti di quesiti alla corte di giustizia delle comunità europee, ai sensi dell’art. 234 del trattato ce - Richiesta di rinvio della difesa erariale - Rinvio delle cause a nuovo ruolo.
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Fattispecie contravvenzionale - Termine di prescrizione - Applicazione del termine stabilito per la generalità delle contravvenzioni - Mancata previsione di un adeguato mezzo processuale idoneo a consentire la celebrazione del processo entro i termini di prescrizione stabiliti, denunciato contrasto con le norme comunitarie che impongono l’adozione di “adeguate sanzioni” - Proposizione da parte dei rimettenti di quesiti alla corte di giustizia delle comunità europee, ai sensi dell’art. 234 del trattato ce - Richiesta di rinvio della difesa erariale - Rinvio delle cause a nuovo ruolo.
Testo
Rinvio delle cause a nuovo ruolo nel giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione e in relazione alla direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, nella parte in cui non prevedono un «adeguato mezzo processuale» atto a consentire la definizione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme. Deve accogliersi, infatti, la richiesta di rinvio formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, in vista della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02, stante la sostanziale coincidenza fra il presente quesito di costituzionalità, attinente all'asserito contrasto delle norme impugnate con il diritto comunitario, e quello che costituisce oggetto delle predette cause.
Rinvio delle cause a nuovo ruolo nel giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione e in relazione alla direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, nella parte in cui non prevedono un «adeguato mezzo processuale» atto a consentire la definizione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme. Deve accogliersi, infatti, la richiesta di rinvio formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, in vista della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02, stante la sostanziale coincidenza fra il presente quesito di costituzionalità, attinente all'asserito contrasto delle norme impugnate con il diritto comunitario, e quello che costituisce oggetto delle predette cause.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2621
co.
codice civile
n.
art. 2622
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE 09/03/1968
n. 151
art.