Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Vincoli statali alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni e obbligo di motivazione analitica per i relativi atti deliberativi - Disciplina attinente alla materia di ordinamento civile, nonché espressione anche del coordinamento finanziario e della tutela del buon andamento della pubblica amministrazione - Coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale - Necessità, per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di rispettare i limiti indicati dalla legislazione statale (nel caso di specie, illegittimità costituzionale parziale della norma della Regione Siciliana che prevede che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società che abbiano per oggetto sociale prevalente un'attività diversa dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane). (Classif. 011009).
L'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, che regolamenta la costituzione e l'acquisto di partecipazioni (anche minoritarie) di società pubbliche, attiene non solo alla materia dell'ordinamento civile, ma è anche portatore di profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, stabilendo specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi. Al riguardo è indicativo della cautela del legislatore l'onere di motivazione analitica richiesto dall'art. 5 TUSP per i relativi atti deliberativi, coerente del resto con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma, Cost., che implica un favor per la società civile con riferimento a quelle attività di interesse generale che essa sia in grado di svolgere (in quanto non è richiesta la natura pubblica del soggetto erogatore) e alle quali ben può l'ente pubblico concorrere con una partecipazione anche di minoranza. (Precedenti: S. 86/2022 - mass. 44641; S. 100/2020 - mass. 43426).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, nella parte in cui prevede che le società ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attività diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. La norma regionale impugnata dal Governo - nel consentire di costituire o partecipare a società per un ampio e indeterminato ventaglio di scopi e di attività, ben al di là di quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni della Regione - vìola l'art. 4, commi 1 e 2, TUSP che, attraverso un doppio specifico vincolo - di scopo pubblico e di attività - punta a contrastare l'aumento ingiustificato delle società a partecipazione pubblica. Ciò tuttavia non determina l'illegittimità costituzionale dell'intera norma impugnata, perché l'attività di realizzazione e di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva è espressamente considerata dall'art. 4, comma 7, TUSP). (Precedente: S. 103/2020).