Sentenza 166/2004 (ECLI:IT:COST:2004:166)
Massima numero 28507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/06/2004; Decisione del
07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Ricerca scientifica - Utilizzo e cessione di cani e gatti a fine di sperimentazione, vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali - Legge regionale che ne introduce il divieto - Ricorso del governo - Lesione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale - Illegittimità costituzionale.
Regione emilia-romagna - Ricerca scientifica - Utilizzo e cessione di cani e gatti a fine di sperimentazione, vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali - Legge regionale che ne introduce il divieto - Ricorso del governo - Lesione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20, che vieta, nel territorio regionale, non solo l'allevamento, ma anche «l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti, ai fini di sperimentazione», nonché «la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati», in quanto la disciplina dettata rientra nella materia «ricerca scientifica», di legislazione concorrente, in ordine alla quale spetta dunque al legislatore statale determinare i principi, tenendo conto, in particolare, sia dello sviluppo della ricerca che della massima tutela degli animali, onde individuare il punto di equilibrio della sperimentazione, non modificabile dal legislatore regionale.
- Sulla non modificabilità dei principi fondamentali da parte del legislatore regionale, citate le sentenze n. 507 e n. 338/2003 e n. 282/2002.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20, che vieta, nel territorio regionale, non solo l'allevamento, ma anche «l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti, ai fini di sperimentazione», nonché «la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati», in quanto la disciplina dettata rientra nella materia «ricerca scientifica», di legislazione concorrente, in ordine alla quale spetta dunque al legislatore statale determinare i principi, tenendo conto, in particolare, sia dello sviluppo della ricerca che della massima tutela degli animali, onde individuare il punto di equilibrio della sperimentazione, non modificabile dal legislatore regionale.
- Sulla non modificabilità dei principi fondamentali da parte del legislatore regionale, citate le sentenze n. 507 e n. 338/2003 e n. 282/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
01/08/2002
n. 20
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte