Sentenza 166/2004 (ECLI:IT:COST:2004:166)
Massima numero 28508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/06/2004; Decisione del
07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Ricerca scientifica - Divieto di sperimentazione e vivisezione sugli animali - Norma dichiarata incostituzionale - Disciplina sanzionatoria e sui poteri di vigilanza - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Regione emilia-romagna - Ricerca scientifica - Divieto di sperimentazione e vivisezione sugli animali - Norma dichiarata incostituzionale - Disciplina sanzionatoria e sui poteri di vigilanza - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, gli articoli 3 e 4 della legge Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20, i quali disciplinano esclusivamente il sistema sanzionatorio ed i poteri di vigilanza relativi ai divieti di sperimentazione e di vivisezione degli animali contenuti nell'art. 2, oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata ‘principaliter’.
Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, gli articoli 3 e 4 della legge Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20, i quali disciplinano esclusivamente il sistema sanzionatorio ed i poteri di vigilanza relativi ai divieti di sperimentazione e di vivisezione degli animali contenuti nell'art. 2, oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata ‘principaliter’.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
01/08/2002
n. 20
art. 3
co.
legge della Regione Emilia Romagna
01/08/2002
n. 20
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27