Sentenza 167/2004 (ECLI:IT:COST:2004:167)
Massima numero 28509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
07/06/2004; Decisione del
07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Titolo
Ricorso in via principale - Intervento in giudizio - Legittimazione dei soli soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione - Intervento della tim - Telecom italia mobile s.p.a. - Inammissibilità.
Ricorso in via principale - Intervento in giudizio - Legittimazione dei soli soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione - Intervento della tim - Telecom italia mobile s.p.a. - Inammissibilità.
Testo
È inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio, peraltro tardivamente, dalla Tim (Telecom Italia Mobile s.p.a.), in quanto nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è in contestazione.
- Sull'inammissibilità dell'intervento di terzo nel giudizio in via principale, citate, da ultime, le sentenze n. 338, n. 315, n. 307 e n. 303/2003, n. 533 e n. 510/2002 e n. 382/1999.
È inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio, peraltro tardivamente, dalla Tim (Telecom Italia Mobile s.p.a.), in quanto nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è in contestazione.
- Sull'inammissibilità dell'intervento di terzo nel giudizio in via principale, citate, da ultime, le sentenze n. 338, n. 315, n. 307 e n. 303/2003, n. 533 e n. 510/2002 e n. 382/1999.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte