Sentenza 167/2004 (ECLI:IT:COST:2004:167)
Massima numero 28510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
07/06/2004; Decisione del
07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Infrastrutture di telecomunicazione definite strategiche - Realizzabilità in deroga alle procedure previste dal legislatore statale - Ricorso del governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali posti dal d.lgs. n. 198 del 2002 - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della fonte parametro interposto - Inammissibilità della questione.
Regione emilia-romagna - Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Infrastrutture di telecomunicazione definite strategiche - Realizzabilità in deroga alle procedure previste dal legislatore statale - Ricorso del governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali posti dal d.lgs. n. 198 del 2002 - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della fonte parametro interposto - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30, i quali a) estendono tutte le disposizioni della legge regionale alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche (articoli 1, comma 1, e 3) e b) prevedono che per la localizzazione di tali opere si applicano le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ed in materia di trasformazione edilizia (art. 1, comma 2), sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in quanto il decreto legislativo invocato è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30, i quali a) estendono tutte le disposizioni della legge regionale alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche (articoli 1, comma 1, e 3) e b) prevedono che per la localizzazione di tali opere si applicano le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ed in materia di trasformazione edilizia (art. 1, comma 2), sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in quanto il decreto legislativo invocato è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
25/11/2002
n. 39
art. 1
co. 1
legge della Regione Emilia Romagna
25/11/2002
n. 39
art. 1
co. 2
legge della Regione Emilia Romagna
25/11/2002
n. 39
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 04/09/2002
n. 198
art. 3
co. 1
decreto legislativo 04/09/2002
n. 198
art. 3
co. 2
decreto legislativo 04/09/2002
n. 198
art. 5