Sentenza 167/2004 (ECLI:IT:COST:2004:167)
Massima numero 28511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  07/06/2004;  Decisione del  07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28509  28510


Titolo
Regione emilia-romagna - Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Impianti fissi di telefonia mobile - Regime autorizzatorio - Ricorso del governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali posti dal d.lgs. n. 198 del 2002 - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della fonte parametro interposto - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30, il quale reca modificazioni a talune norme riguardanti il regime della autorizzazioni per tutti gli impianti fissi di telefonia mobile, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 5 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in quanto il decreto legislativo invocato è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  25/11/2002  n. 30  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  04/09/2002  n. 198  art. 5