Sentenza 168/2004 (ECLI:IT:COST:2004:168)
Massima numero 28512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
07/06/2004; Decisione del
07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
28513
Titolo
Istruzione pubblica - Insegnanti - Graduatorie permanenti degli abilitati - Docenti già inseriti nella terza e quarta fascia - Confluenza in nuova graduatoria unificata - Lamentata alterazione delle posizioni nella graduatoria con sopravanzamento di taluni docenti da parte di altri - Assunta irragionevolezza, lesione del diritto all’affidamento e del principio di buon andamento - Non fondatezza della questione.
Istruzione pubblica - Insegnanti - Graduatorie permanenti degli abilitati - Docenti già inseriti nella terza e quarta fascia - Confluenza in nuova graduatoria unificata - Lamentata alterazione delle posizioni nella graduatoria con sopravanzamento di taluni docenti da parte di altri - Assunta irragionevolezza, lesione del diritto all’affidamento e del principio di buon andamento - Non fondatezza della questione.
Testo
Premesso che l’affidamento che, ad avviso del rimettente, sarebbe leso dalla norma censurata trova il suo fondamento in una norma secondaria costituita dal regolamento n. 123 del 2000 e dal decreto ministeriale 18 maggio 2000, entrambi tali atti amministrativi, tuttavia, sono stati annullati dal giudice amministrativo e che non può essere condiviso il richiamo al decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, il cui art. 1 regola le assunzioni in ruolo del “personale incluso negli scaglioni di graduatoria, approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000”, che, secondo la prospettazione del remittente, costituirebbe il fondamento legislativo del sistema degli scaglioni previsto dagli atti amministrativi su menzionati, poiché il sistema degli scaglioni costituisce il presupposto e non l’oggetto della disposizione di cui al citato d.l. n. 240 del 2000; né, infine, l’equiparazione tra i servizi di insegnamento prestati in istituti statali o in istituti non statali si è verificata, in quanto solo a decorrere dal 1° settembre 2000 tale differenziazione è stata abbandonata. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
- In tema di limiti alla portata retroattiva delle leggi interpretative alla luce del principio di ragionevolezza, sentenze citate nn. 291/2003, 525/2000, 229/1999, 421 e 376/1995.
Premesso che l’affidamento che, ad avviso del rimettente, sarebbe leso dalla norma censurata trova il suo fondamento in una norma secondaria costituita dal regolamento n. 123 del 2000 e dal decreto ministeriale 18 maggio 2000, entrambi tali atti amministrativi, tuttavia, sono stati annullati dal giudice amministrativo e che non può essere condiviso il richiamo al decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, il cui art. 1 regola le assunzioni in ruolo del “personale incluso negli scaglioni di graduatoria, approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000”, che, secondo la prospettazione del remittente, costituirebbe il fondamento legislativo del sistema degli scaglioni previsto dagli atti amministrativi su menzionati, poiché il sistema degli scaglioni costituisce il presupposto e non l’oggetto della disposizione di cui al citato d.l. n. 240 del 2000; né, infine, l’equiparazione tra i servizi di insegnamento prestati in istituti statali o in istituti non statali si è verificata, in quanto solo a decorrere dal 1° settembre 2000 tale differenziazione è stata abbandonata. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
- In tema di limiti alla portata retroattiva delle leggi interpretative alla luce del principio di ragionevolezza, sentenze citate nn. 291/2003, 525/2000, 229/1999, 421 e 376/1995.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
03/07/2001
n. 255
art.
co.
legge
20/08/2001
n. 333
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte