Sentenza 168/2004 (ECLI:IT:COST:2004:168)
Massima numero 28513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  07/06/2004;  Decisione del  07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28512


Titolo
Istruzione pubblica - Insegnanti - Graduatorie permanenti degli abilitati - Docenti già inseriti nella terza e quarta fascia - Confluenza in nuova graduatoria unificata con alterazione delle posizioni - Salvezza delle nomine in ruolo già conferite - Assunta irragionevole disparità di trattamento, lesione del principio di buon andamento - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma censurata è ispirata all’esigenza di tutelare l’affidamento di coloro che hanno conseguito l’immissione in ruolo, sulla base della normativa regolamentare nella sua versione originaria e delle graduatorie formate in applicazione di tale normativa, ne consegue che le ragioni che giustificano la salvaguardia di una situazione (l’acquisizione di un posto di ruolo) caratterizzata nell’attualità dal diritto alla sua permanenza sono ben più rilevanti rispetto a quelle che possono essere addotte per rivendicare la conservazione di una posizione per sua natura virtuale (collocamento in graduatoria). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  03/07/2001  n. 255  art.   co. 

legge  20/08/2001  n. 333  art. 1  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte