Ordinanza 169/2004 (ECLI:IT:COST:2004:169)
Massima numero 28514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/06/2004; Decisione del
07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Preventiva fase camerale di ammissibilità del relativo giudizio - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di azione e del diritto di difesa, lesione del principio della ragionevole durata del processo, compressione dei diritti della persona e del diritto alla identità biologica - Richiesta di pronuncia caducatoria del procedimento delibativo - Incompleta individuazione della norma denunciata e carente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Procedimento civile - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Preventiva fase camerale di ammissibilità del relativo giudizio - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di azione e del diritto di difesa, lesione del principio della ragionevole durata del processo, compressione dei diritti della persona e del diritto alla identità biologica - Richiesta di pronuncia caducatoria del procedimento delibativo - Incompleta individuazione della norma denunciata e carente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 274 del codice civile, ritenuto in contrasto con gli artt. 2, 3, primo comma (in relazione all’art. 24), 3, secondo comma, 30, primo comma, e 111 della Costituzione, in quanto, in relazione al procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, prevede una preventiva fase camerale di ammissibilità del relativo giudizio. Il provvedimento di remissione, infatti, da un lato non fornisce adeguata motivazione circa l'effettiva rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' alla luce dell’eccezione di intervenuto giudicato, in punto di ammissibilità della domanda, sollevata nel corso del medesimo giudizio, dall'altro lato poi, non avendo compiutamente individuato la norma denunciata – il cui contenuto va raccordato con l'intervenuta pronuncia additiva pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 341 del 1990 – e le ragioni che la ispirano, è anche carente di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 274 del codice civile, ritenuto in contrasto con gli artt. 2, 3, primo comma (in relazione all’art. 24), 3, secondo comma, 30, primo comma, e 111 della Costituzione, in quanto, in relazione al procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, prevede una preventiva fase camerale di ammissibilità del relativo giudizio. Il provvedimento di remissione, infatti, da un lato non fornisce adeguata motivazione circa l'effettiva rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' alla luce dell’eccezione di intervenuto giudicato, in punto di ammissibilità della domanda, sollevata nel corso del medesimo giudizio, dall'altro lato poi, non avendo compiutamente individuato la norma denunciata – il cui contenuto va raccordato con l'intervenuta pronuncia additiva pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 341 del 1990 – e le ragioni che la ispirano, è anche carente di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 274
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte