Sentenza 201/2022 (ECLI:IT:COST:2022:201)
Massima numero 44985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
07/07/2022; Decisione del
07/07/2022
Deposito del 28/07/2022; Pubblicazione in G. U. 03/08/2022
Titolo
Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Previsione che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società senza possederne direttamente il controllo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 011009).
Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Previsione che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società senza possederne direttamente il controllo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 011009).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, nella parte in cui consente ai Comuni l'acquisizione di partecipazioni di minoranza. L'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016 non vieta le partecipazioni di minoranza in quanto tali, ma preclude qualsiasi partecipazione, sia o no di controllo, che non soddisfi il vincolo di scopo pubblico. Inoltre, il comma 2 della stessa disposizione - che alle lettere a) e c) ammette l'attività di produzione di servizi di interesse generale - tiene fermi i limiti di cui al comma 1 senza prevedere requisiti aggiuntivi che valgano in via di principio a restringere il ricorso allo strumento societario alle sole partecipazioni di controllo.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, nella parte in cui consente ai Comuni l'acquisizione di partecipazioni di minoranza. L'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016 non vieta le partecipazioni di minoranza in quanto tali, ma preclude qualsiasi partecipazione, sia o no di controllo, che non soddisfi il vincolo di scopo pubblico. Inoltre, il comma 2 della stessa disposizione - che alle lettere a) e c) ammette l'attività di produzione di servizi di interesse generale - tiene fermi i limiti di cui al comma 1 senza prevedere requisiti aggiuntivi che valgano in via di principio a restringere il ricorso allo strumento societario alle sole partecipazioni di controllo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
26/05/2021
n. 12
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 19/08/2016
n. 175
art. 4
co. 1
decreto legislativo 19/08/2016
n. 175
art. 4
co. 2