Ordinanza 170/2004 (ECLI:IT:COST:2004:170)
Massima numero 28515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/06/2004;  Decisione del  07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28516


Titolo
Imposte sul reddito - Immobili di interesse storico o artistico - Reddito a fini fiscali - Determinazione mediante criterio agevolato - Applicazione indifferenziata del beneficio anche agli immobili locati - Assunta violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui - nel disporre che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato – non prevede una diversità di trattamento per i proprietari di immobili vincolati locati e non. Invero, analoga questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 346 del 2003, in base all'assunto che il riferimento alle tariffe d’estimo trova una non irragionevole giustificazione nell’obiettiva difficoltà di ricavare per gli immobili di cui si tratta dal reddito locativo il reddito effettivo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di tali beni.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/1991  n. 413  art. 11  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte