Ordinanza 170/2004 (ECLI:IT:COST:2004:170)
Massima numero 28516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/06/2004; Decisione del
07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
28515
Titolo
Imposte sul reddito - Immobili di interesse storico o artistico - Reddito a fini fiscali - Determinazione mediante criterio agevolato - Applicazione indifferenziata del beneficio anche agli immobili locati - Assunta violazione dei parametri di cui agli artt. 24, secondo comma, e 97, primo comma - Carenza di motivazione in relazione ai parametri - Manifesta inammissibilità della questione.
Imposte sul reddito - Immobili di interesse storico o artistico - Reddito a fini fiscali - Determinazione mediante criterio agevolato - Applicazione indifferenziata del beneficio anche agli immobili locati - Assunta violazione dei parametri di cui agli artt. 24, secondo comma, e 97, primo comma - Carenza di motivazione in relazione ai parametri - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento artt. 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui - nel disporre che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato – non prevede una diversità di trattamento per i proprietari di immobili vincolati locati e non. Il richiamo ai suddetti parametri, infatti, non è sorretto da alcuna specifica motivazione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento artt. 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui - nel disporre che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato – non prevede una diversità di trattamento per i proprietari di immobili vincolati locati e non. Il richiamo ai suddetti parametri, infatti, non è sorretto da alcuna specifica motivazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte