Ordinanza 171/2004 (ECLI:IT:COST:2004:171)
Massima numero 28517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
07/06/2004; Decisione del
07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato - Difensore di ufficio di soggetto non ammesso al regime del gratuito patrocinio - Mancato pagamento dell’onorario - Estensione del beneficio del gratuito patrocinio al difensore di ufficio - Assunta lesione del principio della copertura finanziaria - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato - Difensore di ufficio di soggetto non ammesso al regime del gratuito patrocinio - Mancato pagamento dell’onorario - Estensione del beneficio del gratuito patrocinio al difensore di ufficio - Assunta lesione del principio della copertura finanziaria - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto, estendendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nei confronti dei soggetti irreperibili, comporta “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili nei confronti dei soggetti, non irreperibili, aventi diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, senza che, a fronte di detti oneri, la legge n. 60 del 2001 indichi i “mezzi per farvi fronte”, come prescritto dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 328 del 2003, né il rimettente prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto, estendendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nei confronti dei soggetti irreperibili, comporta “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili nei confronti dei soggetti, non irreperibili, aventi diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, senza che, a fronte di detti oneri, la legge n. 60 del 2001 indichi i “mezzi per farvi fronte”, come prescritto dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 328 del 2003, né il rimettente prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 32
co.
legge
06/03/2001
n. 60
art. 18
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 117
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 117
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte