Sentenza 172/2004 (ECLI:IT:COST:2004:172)
Massima numero 28519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
07/06/2004; Decisione del
07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Titolo
Regione marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Autorizzazione all’esercizio provvisorio - Previsione di perizia giurata attestante il rispetto della normativa fiscale, sanitaria, ambientale, di sicurezza antincendio, urbanistica, di tutela dei beni storici o artistici - Ricorso del governo - Asserita incidenza in materie di competenza esclusiva statale, omessa considerazione delle norme statali - Manifesta infondatezza della questione.
Regione marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Autorizzazione all’esercizio provvisorio - Previsione di perizia giurata attestante il rispetto della normativa fiscale, sanitaria, ambientale, di sicurezza antincendio, urbanistica, di tutela dei beni storici o artistici - Ricorso del governo - Asserita incidenza in materie di competenza esclusiva statale, omessa considerazione delle norme statali - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) e s), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 5 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, secondo il quale la domanda di autorizzazione all'esercizio provvisorio di un impianto temporaneo deve essere presentata al Comune dall'interessato unitamente ad una perizia giurata attestante il rispetto della normativa vigente, in quanto la disposizione impugnata non incide sulla disciplina di materie di competenza non regionale, ma si limita a precisare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) e s), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 5 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, secondo il quale la domanda di autorizzazione all'esercizio provvisorio di un impianto temporaneo deve essere presentata al Comune dall'interessato unitamente ad una perizia giurata attestante il rispetto della normativa vigente, in quanto la disposizione impugnata non incide sulla disciplina di materie di competenza non regionale, ma si limita a precisare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
24/07/2002
n. 15
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte