Sentenza 172/2004 (ECLI:IT:COST:2004:172)
Massima numero 28520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
07/06/2004; Decisione del
07/06/2004
Deposito del 11/06/2004; Pubblicazione in G. U. 16/06/2004
Titolo
Regione marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Attribuzione al presidente della giunta di poteri sostitutivi nei confronti dei comuni - Ricorso del governo - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia relativa agli “organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane”, lesione della riserva statale nella disciplina degli interventi sostitutivi - Non fondatezza della questione.
Regione marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Attribuzione al presidente della giunta di poteri sostitutivi nei confronti dei comuni - Ricorso del governo - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia relativa agli “organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane”, lesione della riserva statale nella disciplina degli interventi sostitutivi - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente, tenendo conto che a) le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge, la quale deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali, b) la sostituzione può essere prevista esclusivamente per il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo, c) l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo, stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito, d) la legge deve predisporre, in conformità al principio di leale cooperazione, congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, prevedendo, in particolare, un procedimento in cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e di evitare la sostituzione stessa attraverso un autonomo adempimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 11, comma 2, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, il quale attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di adottare provvedimenti, «anche di carattere sostitutivo», idonei ad assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari per l'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge.
- Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 43, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 73 e n. 112/2004.
- Con riferimento ai principi che il potere sostitutivo generale deve rispettare, citate le sentenze n. 338/1989, n. 177/1988, n. 313/ 2003, n. 342/1994 e n. 460/1989, n. 416/1995, e l'ordinanza n. 53/2003.
L'art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente, tenendo conto che a) le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge, la quale deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali, b) la sostituzione può essere prevista esclusivamente per il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo, c) l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo, stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito, d) la legge deve predisporre, in conformità al principio di leale cooperazione, congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, prevedendo, in particolare, un procedimento in cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e di evitare la sostituzione stessa attraverso un autonomo adempimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 11, comma 2, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, il quale attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di adottare provvedimenti, «anche di carattere sostitutivo», idonei ad assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari per l'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge.
- Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 43, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 73 e n. 112/2004.
- Con riferimento ai principi che il potere sostitutivo generale deve rispettare, citate le sentenze n. 338/1989, n. 177/1988, n. 313/ 2003, n. 342/1994 e n. 460/1989, n. 416/1995, e l'ordinanza n. 53/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
24/07/2002
n. 15
art. 11
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
co. 1
Costituzione
art. 114
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte