Sentenza 173/2004 (ECLI:IT:COST:2004:173)
Massima numero 28521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  09/06/2004;  Decisione del  09/06/2004
Deposito del 15/06/2004; Pubblicazione in G. U. 23/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28522


Titolo
Regione toscana - Enti locali - Controlli sugli enti locali - Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori - Attribuzione dell’esercizio di tali poteri al difensore civico regionale - Ricorso del governo - Lesione del valore costituzionale dell’autonomia degli enti locali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, nella parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002, disciplinando il modo di esercizio del potere sostitutivo da parte del Difensore civico regionale, in quanto la natura e le funzioni di questo soggetto impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo.

- Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 43, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72 e n. 73/2004; con specifico riguardo all'esercizio di tale potere da parte del Difensore civico, citata la sentenza n. 112/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  27/09/2002  n. 35  art. 1  co. 1

legge della Regione Toscana  02/01/2002  n. 2  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte