Sentenza 173/2004 (ECLI:IT:COST:2004:173)
Massima numero 28522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  09/06/2004;  Decisione del  09/06/2004
Deposito del 15/06/2004; Pubblicazione in G. U. 23/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28521


Titolo
Regione toscana - Enti locali - Controlli sugli enti locali - Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori - Attribuzione dell’esercizio di tali poteri al difensore civico regionale e, in caso di vacanza dell’ufficio, al presidente della giunta - Ricorso del governo - Lesione del valore costituzionale dell’autonomia degli enti locali - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, che sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002, disponendo che in caso di vacanza dell'ufficio del Difensore civico i poteri dallo stesso esercitati siano affidati transitoriamente al Presidente della Giunta regionale, in quanto la disposizione illegittimamente presuppone la titolarità dell'ordinaria competenza in tema di sostituzione degli enti locali in capo al Difensore civico regionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  27/09/2002  n. 35  art. 1  co. 3

legge della Regione Toscana  02/01/2002  n. 2  art. 5  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte