Ordinanza 174/2004 (ECLI:IT:COST:2004:174)
Massima numero 28523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
09/06/2004; Decisione del
09/06/2004
Deposito del 15/06/2004; Pubblicazione in G. U. 23/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Attività riparatoria del trasgressore - Mancata considerazione - Ritenuta irragionevolezza e iniquità in danno del proprietario dell’automezzo non conducente, violazione della delega legislativa che imponeva l’abrogazione della sanzione - Omessa descrizione della fattispecie concreta e mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Attività riparatoria del trasgressore - Mancata considerazione - Ritenuta irragionevolezza e iniquità in danno del proprietario dell’automezzo non conducente, violazione della delega legislativa che imponeva l’abrogazione della sanzione - Omessa descrizione della fattispecie concreta e mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, in quanto il remittente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e di motivare sulla rilevanza della questione.
– Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. le ordinanze, citate, n. 207 e n. 182/2003.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, in quanto il remittente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e di motivare sulla rilevanza della questione.
– Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. le ordinanze, citate, n. 207 e n. 182/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte