Sentenza 175/2004 (ECLI:IT:COST:2004:175)
Massima numero 28524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  10/06/2004;  Decisione del  10/06/2004
Deposito del 22/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Credito e risparmio - Credito fondiario - Vincolo all’esecuzione di “opere fondiarie”, con relativi meccanismi di controllo sull’effettivo impiego e opponibilità dell’ipoteca al fallimento solo in caso di utilizzo delle somme mutuate in “opere fondiarie” - Mancata previsione - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra la banca che qualifichi come fondiario il proprio credito e gli altri creditori - Richiesta di pronuncia volta a ridisegnare l’istituto del credito fondiario sulla base di una opzione opposta a quella del legislatore - Abnormità della pronuncia richiesta - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni rispettivamente non prevedono – in violazione della 'par condicio creditorum' – che la possibilità di qualificare un mutuo come "fondiario" sia vincolata alla effettiva esecuzione di "opere fondiarie" e che l'opponibilità al fallimento della ipoteca fondiaria costituita entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento sia subordinata all'effettivo utilizzo della somma mutuata per opere di natura fondiaria. Il giudice 'a quo', infatti, con la prima delle addizioni da lui chieste, tesa ad introdurre la rilevanza dello scopo per tutto il “credito fondiario” (come ora definito dallo stesso art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993), contesta, in sostanza, una scelta di politica economica del legislatore – diretta a favorire la “mobilizzazione” della proprietà immobiliare e, in tal modo, l'accesso a finanziamenti potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento di situazioni di crisi dell'imprenditore –, chiedendo alla Corte, in modo abnorme, di sostituire all'istituto voluto dal legislatore quello che il giudice rimettente ritiene, al contrario, preferibile, solo al fine di sottrarre il medesimo credito all'esenzione dalla revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 67, terzo comma, della legge fallimentare.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/1993  n. 385  art. 38  co. 

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 67  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte