Amministrazione pubblica - Incarichi e rapporti di collaborazione - Carattere onorifico della partecipazione ad organi collegiali, salvo il diritto al solo rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente - Natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, applicabile anche alle autonomie speciali (nel caso di specie, non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che prevede la possibilità di invitare tecnici ed esperti ai lavori della Commissione consultiva di coordinamento per le aree sciabili, a titolo gratuito e senza rimborso spese). (Classif. 011006).
L'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, come conv. - il quale stabilisce in via generale che la partecipazione agli organi collegiali «è onorifica» e che la stessa «può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente» - costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica, applicabile anche alle autonomie speciali. (Precedente: S. 172/2018).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, che prevede la possibilità di invitare tecnici ed esperti ai lavori della Commissione consultiva di coordinamento per le aree sciabili, a titolo gratuito e senza rimborso spese. La norma regionale impugnata - pur senza estendere espressamente nei confronti di tali soggetti, occasionalmente invitati per fornire un parere su singole questioni, la previsione sia della gratuità della partecipazione, sia dell'assenza del rimborso delle spese, che il comma 2 del medesimo art. 10 riferisce espressamente ai soli componenti della commissione medesima - non può comportare nuovi oneri finanziari poiché, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., richiamato dall'art. 18, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, la partecipazione agli organi collegiali è a titolo onorifico e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente).