Sentenza 176/2004 (ECLI:IT:COST:2004:176)
Massima numero 28525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
10/06/2004; Decisione del
10/06/2004
Deposito del 22/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
28526
Titolo
Regione marche - Commercio - Grandi strutture di vendita - Autorizzazioni per l’apertura - Rilascio - Sospensione fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento - Ricorso del governo - Lamentata violazione della riserva alla legislazione esclusiva dello stato nella materia della tutela della concorrenza, lesione del diritto di stabilimento riconosciuto dall’ordinamento comunitario - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Regione marche - Commercio - Grandi strutture di vendita - Autorizzazioni per l’apertura - Rilascio - Sospensione fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento - Ricorso del governo - Lamentata violazione della riserva alla legislazione esclusiva dello stato nella materia della tutela della concorrenza, lesione del diritto di stabilimento riconosciuto dall’ordinamento comunitario - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell'art. 5 della legge della Regione Marche 15 ottobre 2002, n. 19, il quale ha introdotto l'art. 8-‘bis’ nella legge regionale n. 26 del 1999, sospendendo il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita, in quanto l'atto introduttivo è carente di qualsiasi motivazione, limitandosi ad affermare che la norma parametro «riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza» e che sarebbe altresì violato il diritto di stabilimento.
- Sul riparto di competenze in materia di concorrenza, citata la sentenza n. 14/2004.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell'art. 5 della legge della Regione Marche 15 ottobre 2002, n. 19, il quale ha introdotto l'art. 8-‘bis’ nella legge regionale n. 26 del 1999, sospendendo il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita, in quanto l'atto introduttivo è carente di qualsiasi motivazione, limitandosi ad affermare che la norma parametro «riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza» e che sarebbe altresì violato il diritto di stabilimento.
- Sul riparto di competenze in materia di concorrenza, citata la sentenza n. 14/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
15/10/2002
n. 19
art. 5
co.
legge della Regione Marche
04/10/1999
n. 26
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte