Sentenza 176/2004 (ECLI:IT:COST:2004:176)
Massima numero 28526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
10/06/2004; Decisione del
10/06/2004
Deposito del 22/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
28525
Titolo
Regione marche - Commercio - Grandi strutture di vendita - Autorizzazioni per l’apertura - Rilascio - Sospensione fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento - Ricorso del governo - Lamentata lesione della libertà dell’iniziativa economica privata, discriminazione in danno delle grandi distribuzioni - Non fondatezza della questione.
Regione marche - Commercio - Grandi strutture di vendita - Autorizzazioni per l’apertura - Rilascio - Sospensione fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento - Ricorso del governo - Lamentata lesione della libertà dell’iniziativa economica privata, discriminazione in danno delle grandi distribuzioni - Non fondatezza della questione.
Testo
La presenza di termini finali certi e l'esistenza di strumenti di tutela azionabili in caso di inosservanza degli stessi da parte della pubblica amministrazione forniscono una protezione adeguata alla libertà di iniziativa economica; la diversa disciplina dettata per le grandi distribuzioni rispetto alle «iniziative minori» risulta non irragionevole in relazione alla diversità delle tipologie di insediamenti commerciali; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 5 della legge della Regione Marche 15 ottobre 2002, n. 19, il quale ha introdotto l'art. 8-‘bis’ nella legge regionale n. 26 del 1999, sospendendo il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita.
La presenza di termini finali certi e l'esistenza di strumenti di tutela azionabili in caso di inosservanza degli stessi da parte della pubblica amministrazione forniscono una protezione adeguata alla libertà di iniziativa economica; la diversa disciplina dettata per le grandi distribuzioni rispetto alle «iniziative minori» risulta non irragionevole in relazione alla diversità delle tipologie di insediamenti commerciali; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 5 della legge della Regione Marche 15 ottobre 2002, n. 19, il quale ha introdotto l'art. 8-‘bis’ nella legge regionale n. 26 del 1999, sospendendo il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
15/10/2002
n. 19
art. 5
co.
legge della Regione Marche
04/10/1999
n. 26
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte