Sentenza 177/2004 (ECLI:IT:COST:2004:177)
Massima numero 28527
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
10/06/2004; Decisione del
10/06/2004
Deposito del 22/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione siciliana - Istruzione pubblica - Istituti scolastici paritari della provincia di palermo - Verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della parità scolastica - Ispezione ministeriale - Incidenza dell’atto ministeriale sull’esercizio di una competenza amministrativa ordinaria della regione, in violazione dello statuto regionale e delle relative norme di attuazione - Ricorso della regione per conflitto di attribuzione - Accoglimento del ricorso - Conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Regione siciliana - Istruzione pubblica - Istituti scolastici paritari della provincia di palermo - Verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della parità scolastica - Ispezione ministeriale - Incidenza dell’atto ministeriale sull’esercizio di una competenza amministrativa ordinaria della regione, in violazione dello statuto regionale e delle relative norme di attuazione - Ricorso della regione per conflitto di attribuzione - Accoglimento del ricorso - Conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Testo
Non spetta allo Stato e per esso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il potere ispettivo nei confronti degli istituti scolastici paritari presenti nella Regione Siciliana e per l'effetto viene annullata la nota 13 gennaio 2003, prot. n. 136, del predetto Ministero. Ed infatti, alla luce degli articoli 14, 17 e 20 dello statuto regionale siciliano, 1 e 3 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione (d.P.R. n. 246 del 1985), anche in relazione alle scuole paritarie esistenti nel territorio regionale siciliano deve riconoscersi alla Regione la competenza amministrativa e, per quanto qui interessa, la funzione di ispezione e di vigilanza, ferma la competenza legislativa dello Stato a disciplinare le norme generali sull'istruzione e i principi dell'assetto ordinamentale del sistema nazionale di istruzione.
Non spetta allo Stato e per esso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il potere ispettivo nei confronti degli istituti scolastici paritari presenti nella Regione Siciliana e per l'effetto viene annullata la nota 13 gennaio 2003, prot. n. 136, del predetto Ministero. Ed infatti, alla luce degli articoli 14, 17 e 20 dello statuto regionale siciliano, 1 e 3 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione (d.P.R. n. 246 del 1985), anche in relazione alle scuole paritarie esistenti nel territorio regionale siciliano deve riconoscersi alla Regione la competenza amministrativa e, per quanto qui interessa, la funzione di ispezione e di vigilanza, ferma la competenza legislativa dello Stato a disciplinare le norme generali sull'istruzione e i principi dell'assetto ordinamentale del sistema nazionale di istruzione.
Atti oggetto del giudizio
Nota del Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione del M.I.U.R.
13/01/2003
n. 136
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 13
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 14/05/1985
n. 246
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 14/05/1985
n. 246
art. 3