Sentenza 178/2004 (ECLI:IT:COST:2004:178)
Massima numero 28528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
10/06/2004; Decisione del
10/06/2004
Deposito del 22/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Differimento, disposto con reiterati decreti-legge convertiti, dell’efficacia delle disposizioni processuali fino all’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio - Ritenuta carenza dei presupposti della necessità e dell’urgenza - Non fondatezza della questione.
Procedimento civile - Procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Differimento, disposto con reiterati decreti-legge convertiti, dell’efficacia delle disposizioni processuali fino all’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio - Ritenuta carenza dei presupposti della necessità e dell’urgenza - Non fondatezza della questione.
Testo
I decreti-legge n. 150 del 2001, n. 126 del 2002 e n. 147 del 2003, tutti convertiti in legge, hanno ripetutamente disposto la proroga dell’efficacia delle norme di carattere processuale dettate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, in materia di adozione ed affidamento dei minori, nonché riguardo a provvedimenti in tema di potestà genitoriale. Premesso, infatti, che la citata legge n. 149 del 2001, nel prevedere l'obbligo dell'assistenza legale, non contiene specifiche disposizioni in ordine alla difesa di ufficio in favore di genitori e minori, la disciplina transitoria, introdotta dai predetti decreti-legge, si è resa necessaria per il fatto che dalla carenza di tali disposizioni avrebbe potuto derivare un pregiudizio alla effettività del diritto di difesa del minore, soprattutto tenendo conto della necessità di avvalersi nei procedimenti in questione di professionisti in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti-legge sopra considerati, sollevata in riferimento all'art. 77 della Costituzione.
– Sul fatto che il sindacato sulla esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti per la decretazione di urgenza possa essere esercitato solo in presenza di una situazione di “evidente mancanza” dei requisiti stessi, v. da ultimo le sentenze n. 6/2004, n. 341/2003 e n. 16/2002.
I decreti-legge n. 150 del 2001, n. 126 del 2002 e n. 147 del 2003, tutti convertiti in legge, hanno ripetutamente disposto la proroga dell’efficacia delle norme di carattere processuale dettate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, in materia di adozione ed affidamento dei minori, nonché riguardo a provvedimenti in tema di potestà genitoriale. Premesso, infatti, che la citata legge n. 149 del 2001, nel prevedere l'obbligo dell'assistenza legale, non contiene specifiche disposizioni in ordine alla difesa di ufficio in favore di genitori e minori, la disciplina transitoria, introdotta dai predetti decreti-legge, si è resa necessaria per il fatto che dalla carenza di tali disposizioni avrebbe potuto derivare un pregiudizio alla effettività del diritto di difesa del minore, soprattutto tenendo conto della necessità di avvalersi nei procedimenti in questione di professionisti in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti-legge sopra considerati, sollevata in riferimento all'art. 77 della Costituzione.
– Sul fatto che il sindacato sulla esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti per la decretazione di urgenza possa essere esercitato solo in presenza di una situazione di “evidente mancanza” dei requisiti stessi, v. da ultimo le sentenze n. 6/2004, n. 341/2003 e n. 16/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/04/2001
n. 150
art.
co.
legge
23/06/2001
n. 240
art.
co.
decreto-legge
01/07/2002
n. 126
art.
co.
legge
02/08/2002
n. 175
art.
co.
decreto-legge
24/06/2003
n. 147
art. 15
co.
legge
01/08/2003
n. 200
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte