Sentenza 179/2004 (ECLI:IT:COST:2004:179)
Massima numero 28529
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
10/06/2004; Decisione del
10/06/2004
Deposito del 22/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione veneto - Amministrazione pubblica - Beni immobili statali strumentali ed oggetto delle funzioni conferite alle regioni - Trasferimento in proprietà alle regioni - Mancato trasferimento di taluni beni alla regione veneto - Ricorso della regione per conflitto di attribuzione - Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative nonché dell’autonomia finanziaria della regione - Controversia priva di spessore costituzionale, risolventesi in una mera 'vindicatio rei' - Inammissibilità del conflitto.
Regione veneto - Amministrazione pubblica - Beni immobili statali strumentali ed oggetto delle funzioni conferite alle regioni - Trasferimento in proprietà alle regioni - Mancato trasferimento di taluni beni alla regione veneto - Ricorso della regione per conflitto di attribuzione - Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative nonché dell’autonomia finanziaria della regione - Controversia priva di spessore costituzionale, risolventesi in una mera 'vindicatio rei' - Inammissibilità del conflitto.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione all'Allegato E del d.P.C.m. 11 maggio 2001, nella parte in cui non ha trasferito alla ricorrente taluni beni siti nel Veneto, mantenendoli in proprietà allo Stato. Ed invero, premesso che il conflitto di attribuzione – come disciplinato dall'art. 134 della Costituzione e dagli artt. 39-41 della legge n. 87 del 1953 - può avere per oggetto solamente l'accertamento del rispetto di norme attributive di competenze di rango costituzionale e non anche la mera rivendicazione di beni o pretese di contenuto esclusivamente patrimoniale, nella specie, dall'esame dei motivi del ricorso, risulta che la ricorrente non deduce, con adeguata motivazione, una lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, essendosi limitata a richiedere l'accertamento del proprio titolo giuridico al trasferimento dei beni in esame.
– Sull'estraneità alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni della mera 'vindicatio rerum' da parte di uno di tali enti nei confronti dell'altro, v. le richiamate sentenze n. 111/1976, n. 223/1984, n. 309/1993, n. 213/2001 e n. 95/2003.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione all'Allegato E del d.P.C.m. 11 maggio 2001, nella parte in cui non ha trasferito alla ricorrente taluni beni siti nel Veneto, mantenendoli in proprietà allo Stato. Ed invero, premesso che il conflitto di attribuzione – come disciplinato dall'art. 134 della Costituzione e dagli artt. 39-41 della legge n. 87 del 1953 - può avere per oggetto solamente l'accertamento del rispetto di norme attributive di competenze di rango costituzionale e non anche la mera rivendicazione di beni o pretese di contenuto esclusivamente patrimoniale, nella specie, dall'esame dei motivi del ricorso, risulta che la ricorrente non deduce, con adeguata motivazione, una lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, essendosi limitata a richiedere l'accertamento del proprio titolo giuridico al trasferimento dei beni in esame.
– Sull'estraneità alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni della mera 'vindicatio rerum' da parte di uno di tali enti nei confronti dell'altro, v. le richiamate sentenze n. 111/1976, n. 223/1984, n. 309/1993, n. 213/2001 e n. 95/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11/05/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 66
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 67
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 68
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 69
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 70
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 71
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 72
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 73
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 74
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 75
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 76
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 77
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 78
decreto legislativo 04/06/1997
n. 143
art. 1