Sentenza 180/2004 (ECLI:IT:COST:2004:180)
Massima numero 28530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/06/2004; Decisione del
10/06/2004
Deposito del 22/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Trattazione davanti al giudice istruttore - Ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna - Emissione sulla base degli estratti autentici delle scritture contabili delle imprese commerciali nonché degli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie - Ritenuta irragionevolezza e ingiustificata equiparazione di istituti e procedimenti non confrontabili, inversione dell’onere della prova con lesione dei principi del contraddittorio e della parità delle parti - Non fondatezza della questione.
Processo civile - Trattazione davanti al giudice istruttore - Ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna - Emissione sulla base degli estratti autentici delle scritture contabili delle imprese commerciali nonché degli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie - Ritenuta irragionevolezza e ingiustificata equiparazione di istituti e procedimenti non confrontabili, inversione dell’onere della prova con lesione dei principi del contraddittorio e della parità delle parti - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, censurato nella parte in cui, attraverso il richiamo al secondo comma dell'art. 634 cod. proc. civ., considera gli estratti autentici delle scritture contabili quale prova scritta idonea all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna, non comporta alcuna inversione dell'onere della prova, ma soltanto l'attribuzione di una ben circoscritta valenza probatoria – da apprezzare comunque alla luce del quadro complessivo delle emergenze processuali – attribuita a determinati documenti in ragione della natura dei crediti sui quali si controverte, in deroga alla regola generale secondo cui le scritture in argomento fanno prova contro l'imprenditore. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.
L'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, censurato nella parte in cui, attraverso il richiamo al secondo comma dell'art. 634 cod. proc. civ., considera gli estratti autentici delle scritture contabili quale prova scritta idonea all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna, non comporta alcuna inversione dell'onere della prova, ma soltanto l'attribuzione di una ben circoscritta valenza probatoria – da apprezzare comunque alla luce del quadro complessivo delle emergenze processuali – attribuita a determinati documenti in ragione della natura dei crediti sui quali si controverte, in deroga alla regola generale secondo cui le scritture in argomento fanno prova contro l'imprenditore. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 186
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte