Ordinanza 181/2004 (ECLI:IT:COST:2004:181)
Massima numero 28531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  10/06/2004;  Decisione del  10/06/2004
Deposito del 22/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Giudice componente del tribunale del riesame che abbia concorso a pronunciare ordinanza di annullamento di un decreto di sequestro preventivo - Ritenuta incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare - Asserita lesione del principio di imparzialità del giudice e disparità di trattamento rispetto all’ipotesi del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato sulla richiesta di sequestro preventivo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare per il giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia concorso a pronunciare ordinanza di annullamento di un decreto di sequestro preventivo per mancanza del 'fumus commissi delicti'. Infatti, anche nel caso in cui una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio" non è di norma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice – come affermato dalla sentenza n. 66 del 1997 per il caso di adozione o conferma di un provvedimento di sequestro preventivo –, un'eventuale valutazione sul merito dell'accusa compiuto in tale sede, all'interno dello stesso procedimento, deve essere accertato in concreto e devono in tal caso trovare applicazione, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell'astensione o della ricusazione, posto che, alla luce della sentenza n. 113 del 2000, deve ritenersi, ai fini dell'obbligo di astensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen. riguardino non soltanto 'situazioni private del giudice', ma anche l'attività giurisdizionale comunque svolta in precedenza.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte