Ordinanza 182/2004 (ECLI:IT:COST:2004:182)
Massima numero 28532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
10/06/2004; Decisione del
10/06/2004
Deposito del 22/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Giudizio concernente un fatto-reato - Pendenza di processo penale - Sospensione necessaria - Mancata previsione - Assunta lesione del diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo civile - Giudizio concernente un fatto-reato - Pendenza di processo penale - Sospensione necessaria - Mancata previsione - Assunta lesione del diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 295 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale quando il giudice civile debba giudicare di un fatto-reato. Il giudice rimettente, infatti, pur avendo l'obiettivo di reintrodurre il vecchio principio della prevalenza del giudizio penale su quello civile, si limita ad enunciare la duplice pendenza dei giudizi senza motivare sul rapporto tra i due processi, quantomeno in termini di “influenza” dell'uno sull'altro; conseguentemente, la questione proposta difetta di motivazione sulla rilevanza, atteso che l'ordinanza di rimessione non spiega come l'eventuale accoglimento della questione sia destinato a spiegare effetto sulla causa pendente in sede civile, data, appunto, la mancata dimostrazione di una “influenza” fra le controversie.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 295 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale quando il giudice civile debba giudicare di un fatto-reato. Il giudice rimettente, infatti, pur avendo l'obiettivo di reintrodurre il vecchio principio della prevalenza del giudizio penale su quello civile, si limita ad enunciare la duplice pendenza dei giudizi senza motivare sul rapporto tra i due processi, quantomeno in termini di “influenza” dell'uno sull'altro; conseguentemente, la questione proposta difetta di motivazione sulla rilevanza, atteso che l'ordinanza di rimessione non spiega come l'eventuale accoglimento della questione sia destinato a spiegare effetto sulla causa pendente in sede civile, data, appunto, la mancata dimostrazione di una “influenza” fra le controversie.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 295
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte