Ordinanza 183/2004 (ECLI:IT:COST:2004:183)
Massima numero 28534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
10/06/2004; Decisione del
10/06/2004
Deposito del 22/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
28533
Titolo
Agricoltura - Settore vitivinicolo - Disciplina concernente adempimenti e procedure - Adozione con regolamento statale delegato - Ritenuta lesione della potestà legislativa e regolamentare delle regioni e della competenza amministrativa dei comuni - 'Jus superveniens' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Agricoltura - Settore vitivinicolo - Disciplina concernente adempimenti e procedure - Adozione con regolamento statale delegato - Ritenuta lesione della potestà legislativa e regolamentare delle regioni e della competenza amministrativa dei comuni - 'Jus superveniens' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dell'allegato 1, numero 96), della medesima legge n. 59 del 1997, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; nonché b) dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sollevate in riferimento agli artt. 70, 76, 117 e 118, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente alla riproposizione delle suesposte questioni di legittimità, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2003, n. 229, il cui art. 1, comma 1, ha disposto una radicale modificazione dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997, cioè a dire la prima delle due norme impugnate, compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.
– Precedenti provvedimenti di restituzione atti in relazione alla medesima questione sono stati disposti con le richiamate ordinanze n. 77/2001 e n. 144/2002.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dell'allegato 1, numero 96), della medesima legge n. 59 del 1997, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; nonché b) dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sollevate in riferimento agli artt. 70, 76, 117 e 118, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente alla riproposizione delle suesposte questioni di legittimità, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2003, n. 229, il cui art. 1, comma 1, ha disposto una radicale modificazione dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997, cioè a dire la prima delle due norme impugnate, compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.
– Precedenti provvedimenti di restituzione atti in relazione alla medesima questione sono stati disposti con le richiamate ordinanze n. 77/2001 e n. 144/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/04/1998
n. 173
art. 14
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte