Ordinanza 184/2004 (ECLI:IT:COST:2004:184)
Massima numero 28535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/06/2004; Decisione del
10/06/2004
Deposito del 22/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Adozione e affidamento - Adottato - Informazioni sulle origini - Volontà del genitore biologico di rimanere anonimo - Negazione dell’accesso alle informazioni - Possibilità di verificare la persistenza della volontà di anonimato del genitore - Esclusione - Ritenuta lesione del diritto alla identità personale, del diritto alla salute ed all’integrità psico-fisica, disparità di trattamento rispetto ai casi in cui l’accesso è consentito - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Valutazioni di competenza del giudice rimettente - Restituzione degli atti.
Adozione e affidamento - Adottato - Informazioni sulle origini - Volontà del genitore biologico di rimanere anonimo - Negazione dell’accesso alle informazioni - Possibilità di verificare la persistenza della volontà di anonimato del genitore - Esclusione - Ritenuta lesione del diritto alla identità personale, del diritto alla salute ed all’integrità psico-fisica, disparità di trattamento rispetto ai casi in cui l’accesso è consentito - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Valutazioni di competenza del giudice rimettente - Restituzione degli atti.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo sostituito dall'art. 24 della legge n. 149 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, secondo cui “L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo”. La norma impugnata, infatti, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione è stata modificata dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo sostituito dall'art. 24 della legge n. 149 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, secondo cui “L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo”. La norma impugnata, infatti, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione è stata modificata dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.
Atti oggetto del giudizio
legge
04/05/1983
n. 184
art. 28
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte