Sentenza 185/2004 (ECLI:IT:COST:2004:185)
Massima numero 28536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  21/06/2004;  Decisione del  21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28537


Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Case da gioco - Istituzione e disciplina con legge regionale - Ricorso del governo - Lesione della competenza esclusiva dello stato nella materia dell’ordinamento penale - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17, che disciplina l'istituzione di case da gioco nel territorio regionale, in quanto le Regioni non dispongono di alcuna competenza che le abiliti ad introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste dalle leggi dello Stato, cui spetta la competenza esclusiva in materia di «ordinamento penale».

- Sull'assetto della disciplina delle case da gioco, citate le sentenze n. 438/2002, n. 291/2001 e n. 152/1985.

- Sull'impossibilità per le Regioni di considerare lecita un'attività penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale, citate le sentenze n. 234/1995, n. 117/1991, n. 309/1990, n. 487/1989.

- Sul criterio di ‘extrema ratio’ cui la repressione criminale deve essere sempre ispirata, citate le sentenze n. 487/1989, n. 364/1988 e n. 189/1987.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  17/07/2002  n. 17  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte