Sentenza 186/2004 (ECLI:IT:COST:2004:186)
Massima numero 28538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
21/06/2004; Decisione del
21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
28539
Titolo
Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Pendenza di processo penale - Termine per l’instaurazione del procedimento amministrativo - Norma transitoria - Decorrenza del termine dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione - Eccezione preliminare - Fatti definiti con sentenza di patteggiamento - Ritenuta non applicabilità della norma censurata nel giudizio 'a quo' - Reiezione.
Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Pendenza di processo penale - Termine per l’instaurazione del procedimento amministrativo - Norma transitoria - Decorrenza del termine dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione - Eccezione preliminare - Fatti definiti con sentenza di patteggiamento - Ritenuta non applicabilità della norma censurata nel giudizio 'a quo' - Reiezione.
Testo
Nel giudizio vertente sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, con riguardo ai soli fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, e non, invece, dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione, è infondata l’eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato sull’assunto che la norma denunciata non potrebbe trovare applicazione nel giudizio 'a quo', riguardando quest’ultimo fatti definiti con sentenza di patteggiamento, posto che, come già osservato dalla sentenza n. 394 del 2002, in base al nuovo testo degli articoli 445 e 653 del codice di procedura penale non è dubbio che la sentenza di patteggiamento ha efficacia nel giudizio disciplinare.
– V. la richiamata sentenza n. 394 del 2002 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disponeva l’applicabilità degli articoli 1 e 2 della legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge.
Nel giudizio vertente sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, con riguardo ai soli fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, e non, invece, dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione, è infondata l’eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato sull’assunto che la norma denunciata non potrebbe trovare applicazione nel giudizio 'a quo', riguardando quest’ultimo fatti definiti con sentenza di patteggiamento, posto che, come già osservato dalla sentenza n. 394 del 2002, in base al nuovo testo degli articoli 445 e 653 del codice di procedura penale non è dubbio che la sentenza di patteggiamento ha efficacia nel giudizio disciplinare.
– V. la richiamata sentenza n. 394 del 2002 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disponeva l’applicabilità degli articoli 1 e 2 della legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/03/2001
n. 97
art. 10
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte