Sentenza 186/2004 (ECLI:IT:COST:2004:186)
Massima numero 28539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  21/06/2004;  Decisione del  21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:  28538


Titolo
Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Pendenza di processo penale - Termine per l’instaurazione del procedimento amministrativo - Norma transitoria - Decorrenza del termine dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione - Lesione del principio di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione, ingiustificata disparità di trattamento rispetto al sistema a regime - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, l’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l’instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare. Premesso, infatti, che la 'ratio' delle modifiche più rilevanti introdotte con la legge n. 97 del 2001 – vale a dire: a) la previsione dell’efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare non solo della sentenza penale irrevocabile di assoluzione ma anche di quella irrevocabile di condanna in relazione all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; e b) il riconoscimento dell'efficacia nei procedimenti disciplinari della sentenza di applicazione della pena su richiesta quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso – è quella di assicurare un maggiore rigore nello svolgimento dell’attività amministrativa, appare irragionevole nonché in contrasto con il principio di buon andamento far decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile (come previsto dalla disciplina transitoria recata dalla norma impugnata), anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione (come previsto dalla normativa a regime 'ex' art. 5, comma 4, della citata legge), in quanto tale disciplina transitoria – operando un bilanciamento dei contrapposti interessi del dipendente pubblico ad ottenere una sollecita definizione della propria situazione disciplinare, da una parte, e dell’amministrazione di instaurare tale procedimento, dall'altra, a tutto vantaggio del primo –, non prevede che l’amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale (sentenza penale irrevocabile di condanna) per l’instaurazione del procedimento disciplinare, imponendole viceversa lo svolgimento di un’attività per la conoscenza di questo dato ed esponendola, in tal modo, al rischio dell’infruttuoso decorso del termine decadenziale.

– V. la richiamata sentenza n. 394/2002 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disponeva l’applicabilità degli articoli 1 e 2 della legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/2001  n. 97  art. 10  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte