Ordinanza 187/2004 (ECLI:IT:COST:2004:187)
Massima numero 28540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
21/06/2004; Decisione del
21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Immigrazione - Straniero - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizioni - Incapacità del figlio a provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti una invalidità totale - Esclusione di altre condizioni - Lamentata lesione del diritto alla famiglia ed all’unità familiare, dei diritti inviolabili dell’uomo, contrasto con i principi di solidarietà politica, economica e sociale - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta, difetto di motivazione in relazione ai parametri invocati e mancata individuazione in modo univoco dell’intervento richiesto alla corte - Manifesta inammissibilità della questione.
Immigrazione - Straniero - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizioni - Incapacità del figlio a provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti una invalidità totale - Esclusione di altre condizioni - Lamentata lesione del diritto alla famiglia ed all’unità familiare, dei diritti inviolabili dell’uomo, contrasto con i principi di solidarietà politica, economica e sociale - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta, difetto di motivazione in relazione ai parametri invocati e mancata individuazione in modo univoco dell’intervento richiesto alla corte - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 23, comma 1, della legge n. 189 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui prevede il ricongiungimento familiare coi figli maggiorenni nel solo caso in cui essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti una invalidità totale. Il rimettente, infatti, oltre a non esprimere in modo univoco quale sia l’intervento richiesto alla Corte, non descrive in modo sufficiente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio ed omette, in particolare, di dare conto di alcuni punti essenziali, quali la ricorrenza nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall’art. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998 per ottenere il ricongiungimento familiare, non consentendo quindi alla Corte di valutare la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.
– Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 141/2003 e n. 526/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 23, comma 1, della legge n. 189 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui prevede il ricongiungimento familiare coi figli maggiorenni nel solo caso in cui essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti una invalidità totale. Il rimettente, infatti, oltre a non esprimere in modo univoco quale sia l’intervento richiesto alla Corte, non descrive in modo sufficiente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio ed omette, in particolare, di dare conto di alcuni punti essenziali, quali la ricorrenza nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall’art. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998 per ottenere il ricongiungimento familiare, non consentendo quindi alla Corte di valutare la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.
– Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 141/2003 e n. 526/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 29
co. 1
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 29
co. 1
legge
30/07/2002
n. 189
art. 23
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte