Ordinanza 189/2004 (ECLI:IT:COST:2004:189)
Massima numero 28542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
21/06/2004; Decisione del
21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Riscossione delle imposte - Morosità nel pagamento di somme iscritte a ruolo - Fermo amministrativo di veicoli - Mancata previsione di limiti di valore, nonché di preventivo esperimento di pignoramento con esito negativo - Asserita disparità di trattamento rispetto all’iscrizione ipotecaria che avviene solo per un importo pari al doppio dell’importo del credito per cui si procede, rispetto agli istituti del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata, misura sovradimensionata e rimessa alla discrezionalità del privato concessionario - Censura di norma abrogata, carente descrizione delle fattispecie a quibus, assenza di specifica motivazione sui parametri invocati, motivazione contraddittoria - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Riscossione delle imposte - Morosità nel pagamento di somme iscritte a ruolo - Fermo amministrativo di veicoli - Mancata previsione di limiti di valore, nonché di preventivo esperimento di pignoramento con esito negativo - Asserita disparità di trattamento rispetto all’iscrizione ipotecaria che avviene solo per un importo pari al doppio dell’importo del credito per cui si procede, rispetto agli istituti del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata, misura sovradimensionata e rimessa alla discrezionalità del privato concessionario - Censura di norma abrogata, carente descrizione delle fattispecie a quibus, assenza di specifica motivazione sui parametri invocati, motivazione contraddittoria - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di applicazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo, sia stabilito che questo possa avvenire sui beni di proprietà del debitore fino alla concorrenza del doppio dell’importo del credito complessivo per cui si procede, così come previsto dall’art. 77 dello stesso d.P.R. per l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore, e nella parte in cui non prevedono che, anche nel caso di applicazione della sanzione del fermo amministrativo del mezzo, venga previsto, quale presupposto necessario, l’esperimento di un tentativo di pignoramento con esito negativo. Premesso, infatti, che la seconda delle disposizioni impugnate – vale a dire l’art. 91-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – risulta abrogata, non essendo stata riprodotta dall’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, che ha sostituito l’intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, le ordinanze di rimessione contengono una descrizione del tutto carente delle fattispecie sottoposte al giudice 'a quo', omettendo inoltre qualsiasi motivazione in ordine all’asserita violazione degli artt. 53 e 97 della Costituzione, e argomentando, infine, le proprie censure a proposito dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 in modo contraddittorio, in quanto da un lato se ne afferma l'illegittimità costituzionale, e dall’altro si ritiene comunque che, in mancanza del decreto ministeriale previsto dall’ultimo comma dello stesso art. 86, i provvedimenti di fermo amministrativo appaiono “ingiusti, illegittimi, iniqui” e che “l’attività posta in essere dal concessionario risulta essere emanata in assoluta carenza di potere, oltre che lesiva dei diritti soggettivi”, ciò che renderebbe irrilevante, nella stessa prospettazione del rimettente, la decisione della Corte.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di applicazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo, sia stabilito che questo possa avvenire sui beni di proprietà del debitore fino alla concorrenza del doppio dell’importo del credito complessivo per cui si procede, così come previsto dall’art. 77 dello stesso d.P.R. per l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore, e nella parte in cui non prevedono che, anche nel caso di applicazione della sanzione del fermo amministrativo del mezzo, venga previsto, quale presupposto necessario, l’esperimento di un tentativo di pignoramento con esito negativo. Premesso, infatti, che la seconda delle disposizioni impugnate – vale a dire l’art. 91-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – risulta abrogata, non essendo stata riprodotta dall’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, che ha sostituito l’intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, le ordinanze di rimessione contengono una descrizione del tutto carente delle fattispecie sottoposte al giudice 'a quo', omettendo inoltre qualsiasi motivazione in ordine all’asserita violazione degli artt. 53 e 97 della Costituzione, e argomentando, infine, le proprie censure a proposito dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 in modo contraddittorio, in quanto da un lato se ne afferma l'illegittimità costituzionale, e dall’altro si ritiene comunque che, in mancanza del decreto ministeriale previsto dall’ultimo comma dello stesso art. 86, i provvedimenti di fermo amministrativo appaiono “ingiusti, illegittimi, iniqui” e che “l’attività posta in essere dal concessionario risulta essere emanata in assoluta carenza di potere, oltre che lesiva dei diritti soggettivi”, ciò che renderebbe irrilevante, nella stessa prospettazione del rimettente, la decisione della Corte.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 86
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 86
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 86
co. 91
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte