Ordinanza 190/2004 (ECLI:IT:COST:2004:190)
Massima numero 28544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
21/06/2004; Decisione del
21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Trascrizione dell'imputazione – asserita violazione del principio dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. - Mancanza della descrizione della fattispecie 'a quo', difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Trascrizione dell'imputazione – asserita violazione del principio dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. - Mancanza della descrizione della fattispecie 'a quo', difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all’art. 112 della Costituzione, in quanto l’ordinanza di rimessione difetta completamente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.
– In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, v. le citate ordinanze n. 53 e n. 51/2004.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all’art. 112 della Costituzione, in quanto l’ordinanza di rimessione difetta completamente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.
– In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, v. le citate ordinanze n. 53 e n. 51/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 27
co. 1
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 27
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte