Ordinanza 191/2004 (ECLI:IT:COST:2004:191)
Massima numero 28545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
21/06/2004; Decisione del
21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Avviso all’imputato della possibilità di presentare, prima dell’apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Prospettata violazione del diritto di autodifesa – omessa descrizione della fattispecie 'a quo', carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Avviso all’imputato della possibilità di presentare, prima dell’apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Prospettata violazione del diritto di autodifesa – omessa descrizione della fattispecie 'a quo', carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che all’imputato debba essere dato espresso avvertimento della facoltà di definire anticipatamente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudizio mediante ricorso all’oblazione. Invero, l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.
– Analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231/2003 e successivamente con ordinanze n. 57, n. 56 e n. 55/2004.
– In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, v. le citate ordinanze n. 53 e n. 51/2004.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che all’imputato debba essere dato espresso avvertimento della facoltà di definire anticipatamente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudizio mediante ricorso all’oblazione. Invero, l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.
– Analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231/2003 e successivamente con ordinanze n. 57, n. 56 e n. 55/2004.
– In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, v. le citate ordinanze n. 53 e n. 51/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte