Sentenza 203/2022 (ECLI:IT:COST:2022:203)
Massima numero 45141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  07/07/2022;  Decisione del  07/07/2022
Deposito del 28/07/2022; Pubblicazione in G. U. 03/08/2022
Massime associate alla pronuncia:  45142


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Codice di giustizia contabile - Giudizio per responsabilità amministrativa - Possibilità, da parte del giudice contabile, della chiamata in causa di soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati dal pubblico ministero - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Richiesta di intervento additivo precluso alla Corte costituzionale - Inammissibilità delle questioni - Possibilità di deficit di tutela del terzo, da colmare in via legislativa. (Classif. 219001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per la richiesta di un intervento additivo precluso alla Corte costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Campania, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 83, commi 1 e 2, cod. giustizia contabile, come modificato dall'art. 44 del d.lgs. n. 114 del 2019, che rispettivamente prevedono il divieto di chiamata in causa di altri soggetti non evocati in giudizio dal p.m. e impongono comunque all'autorità giudiziaria di valutare la responsabilità di tutti i soggetti concorrenti nell'illecito ai fini della decisione sull'eventuale scomputo di quote di responsabilità a carico dei convenuti. La norma censurata non esclude il possibile esercizio, da parte del giudice, in caso di «fatti nuovi», del potere officioso di segnalazione al p.m., che, titolare del potere di azione, potrà invitare il terzo a dedurre, al fine di discolparsi. Se invece la ipotizzata corresponsabilità del terzo derivi da un diverso apprezzamento da parte del giudice di fatti già valutati dal p.m., è giustificato il fatto che il terzo non possa essere chiamato a intervenire in giudizio, perché significherebbe un'inammissibile estensione officiosa della domanda del p.m., senza la garanzia, per il terzo, di una previa formale istruttoria e soprattutto senza il previo invito, a quest'ultimo, a dedurre e a discolparsi. Quanto, infine, alla possibilità di un'iniziativa volontaria del terzo stesso, essa implica la costruzione di una fattispecie processuale di suo intervento in giudizio e, prima ancora, di denuntiatio litis, che appaiono scelte di sistema, e che richiederebbero un intervento additivo precluso, perché devolute al legislatore, il quale dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Tuttavia, il denunciato deficit di tutela del terzo, non convenuto e il cui intervento in giudizio non può essere ordinato dal giudice, né aversi su base volontaria senza aderire alla posizione del p.m., chiama il legislatore a intervenire nella materia, compiendo le scelte discrezionali ad esso demandate. (Precedenti: S. 143/2022; S. 13/2022 - mass. 141001; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/08/2016  n. 174  art. 83  co. 1

decreto legislativo  07/10/2019  n. 114  art. 44  co. 1

decreto legislativo  26/08/2016  n. 174  art. 83  co. 2

decreto legislativo  07/10/2019  n. 114  art. 44  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte