Ordinanza 192/2004 (ECLI:IT:COST:2004:192)
Massima numero 28546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  21/06/2004;  Decisione del  21/06/2004
Deposito del 24/06/2004; Pubblicazione in G. U. 30/06/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Prescrizione e decadenza - Decorso del termine - Ignoranza incolpevole dell’esistenza del diritto da parte del titolare - Irrilevanza - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio, disparità di trattamento rispetto ai titolari coscienti del diritto - Prospettata introduzione della ignoranza incolpevole quale fatto impeditivo del decorso del termine o, in alternativa, quale causa di sospensione della prescrizione - Questione prospettata in modo ancipite - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del cod. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui entrambe le disposizioni, nel disciplinare rispettivamente la decorrenza della prescrizione – a partire “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – ed i casi di sospensione della stessa, non danno rilevanza all’incolpevole ignoranza del titolare del diritto circa la sua esistenza quale fatto impeditivo del decorso della prescrizione ovvero quale caso di sospensione della medesima. Invero, posto che il rimettente non ha concentrato il quesito sull’una o sull’altra delle questioni alternativamente proposte, le questioni stesse risultano prospettate in modo ancipite.

– Sulla manifesta inammissibilità di questioni formulate in modo ancipite, v. le richiamate ordinanze n. 128/2003, n. 366 e n. 297/2002, n. 227 e n. 327/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2935  co. 

codice civile    n.   art. 2941  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte